Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a
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testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.